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Annullamento delle assunzioni di familiari dei soci di una S.r.l.

È un principio consolidato che le prestazioni lavorative svolte in ambito familiare si presumano gratuite, in quanto generalmente effettuate “affectionis vel benevolentiae causa”.

Considerato che tali prestazioni si presumano gratuite, un possibile deterrente per ostacolare le rettifiche ispettive di questo tipo potrebbe essere l’adozione della cosiddetta “certificazione del contratto di lavoro”. Questo principio è spesso utilizzato dal personale dell’Ispettorato del Lavoro per disconoscere il rapporto di lavoro subordinato nei confronti dei familiari conviventi dei soci di S.r.l., anche se non possiedono la maggioranza delle quote. L’obiettivo è quello di ricondurre la prestazione lavorativa all’ambito dell’impresa familiare, attribuendo una causa gratuita alla prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare.

Tuttavia, questo assioma appare discutibile, poiché la natura dell’impresa familiare non può essere collettiva, escludendo così, in principio, la prospettiva ispettiva. Questa conclusione si deduce direttamente dalla ratio della normativa contenuta nella L. 19.05.1975, secondo cui l’art. 230-bis c.c. è stato introdotto per tutelare i familiari il cui lavoro era precedentemente privo di garanzie, senza attribuire loro la qualifica di imprenditori.

L’istituto dell’impresa familiare ha un carattere residuale rispetto ad altri tipi di rapporti negoziali ed è incompatibile con la disciplina delle società di qualunque tipo, come confermato dalla Cass. civile, Sez. Unite, 6.11.2014, n. 23646.

Inoltre, una S.r.l. è un soggetto distinto dai soci, dotato di personalità giuridica, e la prestazione lavorativa dei dipendenti (inclusi i familiari) è resa a favore del soggetto giuridico societario e non dei soci.

Onere della prova nella simulazione della subordinazione: in ambito societario, la società e i familiari dei soci instaurano un rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, l’onere probatorio della simulazione spetta all’ente previdenziale (Corte Appello Genova, Sez. Lavoro, 2.03.2018, n. 45). È erroneo in diritto ritenere che la prova degli elementi del contratto di lavoro subordinato competa alla parte contro cui la simulazione è invocata. È onere di chi adduce la simulazione dimostrare l’esistenza degli elementi del contratto dissimulato (Corte di Cassazione, 22.04.1986, n. 2816).

Soluzioni operative: alla luce delle criticità emerse, si auspica che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, coordinando le attività dei soggetti deputati alla vigilanza, assicuri il rispetto della lettera circolare 10.6.2013 n. 10478, che prevede che “l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro dev’essere presidiato da un’analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione di elementi anche testimoniali volti a suffragare le conclusioni”, censurando aspramente accertamenti meccanici e formalistici.

Nel frattempo, l’unico deterrente a tali incursioni ispettive potrebbe essere l’adozione della “certificazione del contratto di lavoro”, che, una volta approvata dagli organismi preposti, conferisce al contratto certificato “piena forza legale” sia tra le parti che nei confronti dei terzi.

di Il Quotidiano Online

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